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Bonus sociale
Il bonus sociale per l’utenza elettrica e il gas è uno sconto in bolletta, introdotto dal Governo ed attuato dall’Autorità in collaborazione con i comuni italiani. Lo scopo è quello di fornire un aiuto in bolletta alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico e alle famiglie numerose.
Come fare per ricevere il bonus sociale?
Relativamente alle forniture di energia elettrica è possibile richiedere il bonus anche per motivi di disagio fisico, nel caso in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchi elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, che sono riconosciuti dalla legge ed elencati in Gazzetta Ufficiale.
In tutti gli altri casi l’agevolazione è concessa per luce e gas a coloro che rientrano nei limiti di reddito definiti dalla normativa ed in base alla numerosità del nucleo familiare.
Dal 1° Gennaio 2021 la regolamentazione ha previsto importanti semplificazioni che riassumiamo qui di seguito:
Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale per disagio economico sarà riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono state aggiornate con la Legge di Bilancio 2023 come segue:
- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 €, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 €, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con meno di 4 figli a carico e ISEE non superiore a 15.000 €.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.
Cosa dovranno fare dal 2021 i cittadini per ottenere i bonus per disagio economico?
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.) Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.
Quali bonus verranno erogati automaticamente?
Dal 1° Gennaio 2021 ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente
• il bonus elettrico per disagio economico
• il bonus gas
• il bonus idrico
Per evidenti ragioni il bonus per disagio fisico non potrà essere erogato automaticamente ed i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.
Servizio di conciliazione
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.
Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.
Costituzione in mora
Il Cliente che al 5° (quinto) giorno dalla scadenza della fattura non risulti in regola con il pagamento della stessa sarà sollecitato a effettuare il pagamento nei termini previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, ad oggi entro: i) 25 (venticinque) giorni dalla notifica della relativa raccomandata r/r o PEC (per contatori elettronici di energia elettrica che consentono la riduzione della potenza); ii) 40 (quaranta) giorni dalla notifica della relativa raccomandata r/r o PEC (per gli altri contatori di energia elettrica e per i contatori gas). Trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza di detti termini senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Venditore potrà richiedere al Distributore, fermi restando eventuali divieti previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, di:
a) in relazione all’energia elettrica: (i) effettuare, ove tecnicamente possibile, una riduzione della potenza dell’energia elettrica somministrata al Cliente ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile e (ii) qualora la situazione di morosità del Cliente continui a persistere trascorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione stessa, ovvero qualora la riduzione di potenza non sia possibile, procedere alla sospensione della somministrazione dell’energia elettrica.
b) in relazione al gas naturale: procedere alla sospensione della somministrazione del gas naturale al Cliente attraverso la chiusura del PDR.
Nei casi di impossibilità tecnica di sospensione per morosità il Venditore potrà richiedere al Distributore la prestazione di sospensione della fornitura sotto forma di Interruzione dell’alimentazione, disalimentazione, lavoro complesso, taglio colonna, sigillatura, discatura, ecc., o di cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione, ovvero attivarsi per il distacco forzoso a mezzo di ufficiale giudiziario incaricato dal Tribunale competente, previo invio al Cliente di apposita raccomandata con preavviso di 10 (dieci) giorni. Resta comunque salva la facoltà di risoluzione del contratto di cui all’art 12 delle Condizioni Generali di Fornitura. In caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di
impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, il Venditore sarà tenuto a trasmettere al Distributore: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale; iii) copia della risoluzione del contratto con il Cliente finale
unitamente alla documentazione attestante la ricezione della stessa; iv) copia del Contratto o dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.
Nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità in violazione degli obblighi contrattuali e delle condizioni previste dal TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, allegato A della delibera ARG/gas 99/11) e dal
TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica, allegato A della delibera 258/2015/R/com), Incarica Energia S.r.l. provvederà ad erogare al Cliente Finale un indennizzo automatico nei seguenti casi:
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per
morosità.
In tali casi il cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura
Fuel Mix Energetico
Il Mix Energetico è l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dall’impresa di vendita ai clienti finali.
Come disciplinato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31/7/2009, le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire ai clienti finali informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia fornita.
Per maggiori informazioni visiti il sito internet del GSE – Gestore Servizi Energetici www.gse.it, alla pagina web Fuel-mix.