Bonus sociale

Il bonus sociale per l’utenza elettrica e il gas è uno sconto in bolletta, introdotto dal Governo ed attuato dall’Autorità in collaborazione con i comuni italiani. Lo scopo è quello di fornire un aiuto in bolletta alle famiglie
in condizioni di disagio economico o fisico e alle famiglie numerose.

Come fare per ricevere il bonus sociale?

Relativamente alle forniture di energia elettrica è possibile richiedere il bonus anche per motivi di disagio fisico, nel caso in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchi elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, che sono riconosciuti dalla legge ed elencati in Gazzetta Ufficiale.

In tutti gli altri casi l’agevolazione è concessa per luce e gas a coloro che rientrano nei limiti di reddito definiti dalla normativa ed in base alla numerosità del nucleo familiare.

Dal 1° Gennaio 2021 la regolamentazione ha previsto importanti semplificazioni che riassumiamo qui di seguito:

Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale per disagio economico è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono state aggiornate come segue:

  1. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.796 €, oppure
  2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 €, oppure
  3. appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.

Cosa dovranno fare dal 2021 i cittadini per ottenere i bonus per disagio economico?

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.)
Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

Quali bonus verranno erogati automaticamente?

Dal 1° Gennaio 2021 ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto vengono erogati automaticamente:

• il bonus elettrico per disagio economico
• il bonus gas
• il bonus idrico

Per evidenti ragioni il bonus per disagio fisico non potrà essere erogato automaticamente ed i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico e/o gas – per anno di competenza della DSU (cosiddetto “vincolo di unicità”).

Per maggiori informazioni ed approfondimento: www.arera.it/consumatori/bonus-sociale

Servizio di conciliazione

Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE. Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato. Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè, può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.
In alternativa al Servizio Conciliazione, ai sensi di quanto previsto dalla regolazione dell’Autorità (Testo Integrato Conciliazione – TICO), è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere, fatte salve le procedure di mediazione civile e commerciale (di cui all’articolo 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022) offerte dagli organismi iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia.

Per maggiori informazioni: http://www.arera.it/consumatori/conciliazione

Mercato libero

Nel caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno 2 (due) giorni solari dalla scadenza della fattura, Incarica Energia costituirà in mora il Cliente con diffida a adempiere inviata con raccomandata A/R, PEC o altra modalità certificata, indicando un termine per il pagamento non inferiore a 7 (sette) giorni. Incarica Energia specificherà nella diffida ad adempiere le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento. Incarica Energia addebiterà per i solleciti un importo pari a 7,50 € (sette/50 euro); mentre per ciascuna diffida un importo pari a 15,00 € (quindici/00 euro) inclusivo sia delle spese postali sia dei costi per l’attività di gestione e recupero del credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. In assenza di pagamento da parte del Cliente dell’intero importo oggetto del sollecito di cui sopra alla scadenza indicata ed in assenza della comunicazione a Incarica Energia del dovuto a mezzo e-mail all’indirizzo
credito@incaricalucegas.it, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi, Incarica Energia richiederà al Distributore la sospensione della fornitura per morosità o la chiusura del PdF, addebitando al Cliente le spese della diffida, dei solleciti di pagamento inviati, nonché tutte le spese tecniche necessarie. Tale richiesta potrà essere inoltrata decorsi 40 (quaranta) giorni dalla ricezione da parte del cliente finale della comunicazione di costituzione in mora.

In caso di morosità relativa a clienti finali di Energia Elettrica connessi in Bassa Tensione, prima di procedere alla sospensione della Fornitura, Incarica Energia potrà richiedere la riduzione della potenza di emissione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione della potenza, in caso di persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.

Nei casi in cui l’intervento di chiusura del PdF per sospensione della fornitura per morosità non sia stato eseguito, e l’impresa di distribuzione comunichi a Incarica Energia la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, Incarica Energia potrà richiedere, previo invio al cliente di apposita comunicazione con invio certificato, all’impresa di distribuzione l’esecuzione dell’interruzione della somministrazione mediante interventi tecnici più complessi, come l’intervento di interruzione dell’alimentazione, il taglio colonna o il taglio diramazione. Il Contratto si intenderà risolto all’atto
dell’esecuzione dell’intervento. Il Cliente dovrà consentire all’impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il PdF in caso di inadempimento del cliente medesimo. Per ogni richiesta di sospensione e/o riattivazione della fornitura per morosità inviata al Distributore elettrico e/o gas, Incarica Energia potrà addebitare un corrispettivo di importo pari a 75,00 € (settantacinque/00 euro). Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro il termine indicato in diffida, decorrente dalla sospensione della somministrazione di Gas e comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi degli articoli 1454 e 1456 del Codice Civile, senza ulteriore comunicazione da parte di Incarica Energia.

Servizio di Tutela della Vulnerabilità e PLACET

In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dalla richiesta di pagamento degli importi dalla scadenza della fattura, trascorsi almeno 2 (due) giorni dalla scadenza della fattura, il fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.
Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA o definito nel prezziario del Distributore.
Il termine per effettuare l’intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

Altre informazioni

Incarica Energia non sospenderà la Fornitura limitatamente ai seguenti casi:

  • non sia stata effettuata da Incarica Energia la comunicazione della costituzione in mora, nel modo sopra indicato;
  • il Cliente abbia comunicato a Incarica Energia l’avvenuto pagamento secondo le modalità indicate nella comunicazione di messa in mora di cui sopra;
  • Incarica Energia non abbia fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore gas/energia elettrica, fatta salva la previsione relativa al reclamo scritto presentato dal Cliente oltre 10 (dieci) giorni solari dal termine fissato per il pagamento nella fattura oggetto di contestazione per consumo anomalo, ai sensi dell’art. 5.2 bis lett. b) del TIMG e dell’art. 4.3 bis lett. B) del TIMOE.

Incarica Energia corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a:

a) 30€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

b) 20€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:

I) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a
provvedere al pagamento;
II) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della
comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; III) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per sospensione della fornitura per morosità.

Fuel Mix Energetico

* Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

Il Mix Energetico è l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dall’impresa di vendita ai clienti finali.

Come disciplinato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31/7/2009, le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire ai clienti finali informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia fornita.

Per maggiori informazioni visiti il sito internet del GSE – Gestore Servizi Energetici www.gse.it, alla pagina web Fuel-mix.